Come calcolare correttamente la superficie imponibile a livello fiscale per le insegne pubblicitarie? L'Avvocato Nicola Ricciardi propone un caso in cui una serie di messaggi collegati fra loro e con identico contenuto, anche se non posizionati su uno spazio unico, vanno ritenuti come unico mezzo pubblicitario.
Questo è stato stabilito dalla sentenza 109/2/13 della Ct di primo grado di Bolzano, intervenuta a proposito di un avviso di accertamento che contestava la superficie complessiva dei cartelloni pubblicitari; la società ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'avviso in quanto le dimensioni risultano inferiori a 5 mq e dunque esenti da imposte.
Il giudice ha riconosciuto lo scopo promozionale come presupposto impositivo dell'imposta sulla pubblicità e ha concluso che questi mezzi pubblicitari hanno tra loro una connessione sia di tipo letterale sia di tipo logistico, poiché collocati in uno spazio unico.
Il ricorso dunque doveva essere accolto e l'avviso annullato, confermando l'interpretazione data dal ricorrente. Ricciardi ha aggiunto che questa decisione del giudice è stata possibile anche grazie alla verifica della documentazione, che consisteva in fotografie e dati inerenti la misurazione delle insegne.
Nel caso di una pluralità di messaggi che siano collegati fra loro in modo inscindibile devono essere considerati dal fisco un unico mezzo pubblicitario e non come avvisi distinti.